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Lo Statuto
1. Definizione, durata, sede
1.1. La Federazione fra le società filateliche italiane (di seguito: Federazione) è apolitica, aconfessionale, libera, indipendente, ha struttura democratica e non ha fini di lucro.
1.2. La durata della Federazione è illimitata.
1.3. La Federazione ha sede presso il domicilio indicato dal Presidente in carica.
2. Scopi
2.1. La Federazione ha lo scopo di riunire tutte le associazioni, unioni, circoli, gruppi e simili (di seguito: società) che prevedano nel proprio statuto attività di collezionismo filatelico, per coordinare, sostenere e sviluppare la comune azione di propaganda e conoscenza della filatelia.
2.2. La Federazione intraprende ogni possibile azione di difesa della filatelia e di tutela delle società federate, e censura qualsivoglia attività che possa arrecare loro nocumento.
2.3. La Federazione promuove la diffusione della filatelia attraverso attività editoriali, organizzazione di congressi, attribuzione di riconoscimenti ed ogni altra opportuna iniziativa.
2.4. Nell'interesse delle società federate e della filatelia la Federazione stabilisce rapporti di collaborazione con Enti che agevolino il perseguimento di questi fini.
3. Soci
3.1. Possono essere ammesse a far parte della Federazione tutte le società
con sede in Italia o costituite da italiani residenti all'estero, a carattere
locale o nazionale, composte in prevalenza da filatelisti, che presentino
domanda al Consiglio Direttivo della Federazione (nel seguito: C.D.) e
rispondano ai seguenti requisiti:
a) non abbiano fini di lucro o scopi
commerciali;
b) siano apolitiche, aconfessionali e abbiano struttura
democratica;
c) siano regolarmente costituite e funzionanti da almeno un anno;
d) abbiano uno statuto sociale non in contrasto con il presente statuto ed un
consiglio direttivo regolarmente eletto.
3.2. Ogni società è tenuta a comunicare l'elenco nominativo dei propri soci e al versamento annuale di una quota proporzionale al loro numero, fissata dal Consiglio Direttivo.
3.3. Ogni società ha diritto ad un numero di voti proporzionale al numero dei propri soci.
3.4. La società perde la qualifica di federata:
a) per dimissioni;
b) per
espulsione, secondo quanto previsto dal regolamento.
4. Organi
4.1. Gli organi della Federazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) i Delegati nazionali;
f) i Delegati regionali.
4.2. Non possono far parte del Consiglio Direttivo i titolari di attività di commercio filatelico e/o numismatico, né chi esercita la professione di perito filatelico.
4.3 Tutti gli incarichi federali possono essere ricoperti solamente da soci delle società federate, sono a titolo gratuito e sono previsti rimborsi spese.
4.4. Tutti gli incarichi federali sono ricoperti senza alcun vincolo nel numero dei mandati.
5. Assemblea
5.1. L'Assemblea è costituita dai delegati delle società federate e dai titolari d'incarichi federali.
5.2. L'Assemblea può essere convocata in via:
a) ordinaria;
b) straordinaria.
5.3. L'Assemblea dei delegati deve essere convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 giugno.
5.4 L'assemblea straordinaria può essere convocata nei casi previsti dal Regolamento.
5.5. Ogni società federata è rappresentata in seno all'Assemblea da un solo delegato, iscritto ad una società federata.
5.6. Ogni delegato può rappresentare, oltre alla propria, altre società federate per un totale complessivo di voti assembleari non superiore al massimo previsto dal regolamento per una singola società.
5.7. Le società non in regola con i contributi federali non hanno diritto di essere rappresentate in seno all'Assemblea.
5.8. I voti vengono espressi per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto è previsto per il voto su persone.
5.9. Le modifiche statutarie devono essere approvate da una maggioranza di tre quinti dei voti espressi in Assemblea.
6. Consiglio direttivo
6.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un Presidente e da otto Consiglieri.
6.2. Il Presidente è eletto dall'assemblea.
6.3. L'assemblea elegge 5 consiglieri. Gli altri tre consiglieri sono nominati, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, dal presidente eletto che li sceglie tra i candidati collocati entro il ventesimo posto nell'elezione; le scelta sarà operata anche tenendo presente la necessità di compensare squilibri territoriali nella composizione del C.D.
6.4. Il Presidente ed il C.D. rimangono in carica 3 anni.
6.5. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei Consiglieri subentra nell'incarico il primo dei non eletti; nel caso non vi fossero non eletti il C.D. continua nel suo incarico fino alla scadenza.
6.6. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione.
6.7. Il Presidente convoca e presiede il C.D.
6.8. Il Presidente, nella prima riunione del C.D. dopo le elezioni, nomina tra i componenti dello stesso un Vicepresidente, nonché, anche al di fuori del C.D., un segretario-tesoriere.
6.9. Il vicepresidente, in caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica a tutti gli effetti sino al termine del mandato triennale e nomina un nuovo vicepresidente; il primo dei consiglieri non eletti entra a far parte del C.D.
6.10. Il C.D. assume tutte le decisioni relative alla gestione della Federazione, fa osservare le disposizioni dello statuto e del regolamento, attua le deliberazioni dell'Assemblea.
6.11. Il C.D. nomina i delegati nazionali ed eventuali commissioni deputate a svolgere particolari incarichi; a questi può revocare il mandato in qualunque momento; essi decadono comunque insieme al C.D. alla scadenza del mandato triennale.
6.12. Il C.D. stabilisce l'ammontare dei contributi annui a carico delle società. Le quote sociali non sono trasmissibili.
6.13. Il C.D. stabilisce il numero dei voti spettanti ad ogni società proporzionalmente al num6.14. Il C.D. convoca l'assemblea, alla quale sottopone, per la ratifica, tutti i provvedimenti presi nell'intervallo di tempo intercorso dalla precedente assemblea.
7. Collegio dei Probiviri
7.1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'assemblea; uno di questi assume la carica di Presidente del Collegio.
7.2. Il Collegio dei Probiviri organizza e controlla tutte le votazioni che hanno luogo in occasione dell'assemblea.
7.3. Il Collegio dei Probiviri giudica e delibera senza vincoli formali in merito alle vertenze insorte tra la Federazione e le società federate ovvero tra diverse società federate, ad esso devolute dalla clausola arbitrale.
7.4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sulle vertenze sono assunte a maggioranza, sono impegnative per le parti ed inappellabili.
7.5. Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo su eventuali quesiti postigli dal C.D.
7.6. Il Collegio dei Probiviri può chiedere chiarimenti relativi agli atti del C.D. al fine di verificarne la rispondenza con lo statuto ed il regolamento, e richiede la convocazione dell'assemblea in caso di inosservanza da parte del C.D. delle norme statutarie.
7.7. Le riunioni del Collegio sono valide solo se sono presenti i tre Probiviri.
7.8. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei Probiviri, subentra nell'incarico il primo dei non eletti; nel caso non vi fossero non eletti il Collegio continua nel suo incarico fino alla scadenza.
7.9. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni; in ogni caso decade con la decadenza, anche anticipata, del C.D.
8. Collegio dei Revisori dei Conti
8.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti dall'assemblea; uno di questi assume la carica di Presidente del Collegio.
8.2. Il Collegio dei Revisori dei conti accerta e controlla la regolarità delle scritture contabili, verifica il bilancio consuntivo annuale, prende conoscenza del bilancio preventivo e si esprime per iscritto sulla loro congruità e correttezza..
8.3. Il Collegio dei Revisori dei conti, su richiesta del C.D., dà il proprio parere su questioni di natura amministrativa e finanziaria.
8.4. Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti almeno due dei componenti il Collegio.
8.5. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei Revisori, subentra nell'incarico il primo dei non eletti; nel caso non vi fossero non eletti il Collegio continua nel suo incarico fino alla scadenza.
8.6. Il Collegio dei Revisori dei conti rimane in carica tre anni; in ogni caso decade con la decadenza, anche anticipata, del C.D.
9. Delegati nazionali
9.1. Il C.D. nomina delegati nazionali per le categorie filateliche previste dalla F.I.P. e per altri settori per cui lo ritiene utile.
9.2. I delegati nazionali rappresentano la Federazione nelle Commissioni internazionali e svolgono tutti gli altri compiti di cui saranno investiti dal C.D. .
9.3. Il C.D. può nominare dei vicedelegati.
10. Delegati regionali
10.1. Il delegato regionale rappresenta le società federate di una o più regioni limitrofe e svolge un compito di collegamento tra il C.D. e le società.
10.2. Il delegato regionale viene eletto dai delegati delle società federate presenti nella regione e riuniti in apposita Assemblea; la sua elezione viene ratificata dal C.D.; il delegato regionale decade quando decade il C.D.
10.3. Il delegato regionale convoca almeno una volta all'anno i delegati delle società regionali e relaziona al C.D. sui problemi e sui temi trattati.
10.4. I 2/3 dei delegati regionali possono chiedere al C.D. la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria motivandone la richiesta.
11. Rapporti con la F.I.P.
11.1. La Federazione è affiliata alla Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.).
11.2. Nella F.I.P. la Federazione è rappresentata dal Presidente o da un suo delegato.
12. Referendum
12.1. Su temi di particolare importanza il C.D. può disporre un referendum tra le società federate.
12.2. Il referendum dovrà essere indetto quando lo richieda un quinto delle società federate.
12.3. Il referendum è valido ove si siano espressi almeno il 50%+1 degli aventi diritto.
12.4. Il C.D. è tenuto a dar corso al risultato del referendum.
13. Disposizioni finanziarie
13.1. Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni da essa acquistati o ad essa donati.
13.2. Le entrate della Federazione sono costituite dalle quote obbligatorie delle società federate, dagli atti di liberalità, dai contributi e dagli eventuali residui attivi dell'attività federale.; è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
13.3. L'esercizio sociale è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il C.D. redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale.
14. Scioglimento
14.1. L'Assemblea può disporre lo scioglimento della Federazione purché in tal senso si esprimano almeno 3/4 delle società federate.
14.2. Per lo scioglimento ogni società ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero dei propri soci.
14.3. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e dispone che gli eventuali residui attivi vengano devoluti a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Federazione.
15. Regolamenti
15.1. Per raggiungere gli scopi previsti dal presente statuto il C.D. emana un regolamento di esecuzione.
15.2. Il C.D. può emanare particolari regolamenti relativi ai vari settori dell'attività federale.
15.3. I regolamenti sono immediatamente operativi dopo la loro emanazione ma devono essere sottoposti alla ratifica della prima assemblea.
16. Società fondatrici
16.1. Le società federate che, per effetto dello statuto approvato a Bologna il 30 novembre 1958, avevano il privilegio di fregiarsi del titolo di società fondatrice, mantengono a tutti gli effetti tale diritto.
17. Clausola arbitrale
17.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e/o regolamento, nonché le controversie relative a vertenze insorte fra la Federazione e le società federate ovvero fra le diverse società federate dovranno obbligatoriamente essere devolute alla competenza arbitrale esclusiva del Collegio dei Probiviri.
18. Entrata in vigore dello Statuto
18.1. Il presente statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria della Federazione di Milano del 20 marzo 2010, sostituisce ogni precedente ed entra immediatamente in vigore contestualmente al suo regolamento di esecuzione.