Federazione fra le Società Filateliche Italiane

Home Federazione Statuto Società Esposizioni Calendario Internazionali

Regolamento di applicazione dello statuto

Rif. 3. Soci

3.1. Sono ammesse come federate anche società composte non da persone fisiche ma da associazioni, enti od altri organismi a carattere prevalentemente filatelico con competenza territoriale provinciale, regionale o interregionale. Queste federate sono dette «unioni». La maggioranza assoluta degli organismi che compongono l'unione devono essere società iscritte alla Federazione, che comunque non possono essere inferiori a 6. Il presidente dell'unione deve essere socio di una società federata, e così ogni delegato che rappresenti l'unione nell'Assemblea della Federazione.

3.2. Per poter essere ammesse a far parte della Federazione le società devono presentare domanda al Consiglio Direttivo della Federazione allegando i seguenti documenti:
a) copia di atto costitutivo, da cui risulti la data di costituzione risalente almeno ad un anno prima;
b) statuto e regolamento in vigore;
c) composizione degli organi sociali;
d) elenco nominativo dei soci aderenti, da cui risulti l'adesione di almeno 15 soci.

3.3. Il CD della Federazione vaglia la domanda, sentito il Delegato regionale competente per territorio, e l'accetta o la respinge in via provvisoria. Accettata in via provvisoria, il nome della società va pubblicato sul primo numero dell'organo ufficiale federale; se non vi sono opposizioni da parte di altre federate entro 60 giorni dalla pubblicazione, l'accettazione diventa definitiva e viene perfezionata con il pagamento della quota d'adesione e della quota annuale. In caso di opposizione motivata, il CD valuta nuovamente la domanda, accettandola o respingendola definitivamente.

3.4. Entro il secondo semestre di ogni anno sociale il CD fissa la quota sociale valevole per l'anno o il triennio successivo, nonché l'ammontare della tassa d'iscrizione per le nuove aderenti. La tassa d'iscrizione per le nuove aderenti consiste in una quota una tantum, uguale per tutte. La quota annuale comprende una prima parte fissa ed una seconda parte proporzionale al numero dei soci. La parte fissa è diviso in fasce secondo il numero di soci:
fascia A società sino a 100 soci;
fascia B società da 101 a 300 soci;
fascia C società da 301 a 500 soci;
fascia D società oltre 500 soci;
fascia E unioni.
La seconda parte consiste in un contributo fisso per ciascun socio della federata. Da questa seconda parte sono esenti le unioni. La quota sociale deve essere versata dalle federate entro il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. Con il versamento della quota sociale, le federate dovranno inviare l'elenco nominativo dei soci. Il mancato versamento comporta la sospensione, sino a regolarizzazione, dei diritti e dei privilegi acquisiti dalle federate. Nel corso dell'anno le società potranno effettuare integrazioni della quota, in relazione all'aumento dei propri soci. Per le nuove società accettate a partire dal mese di agosto, il CD può deliberare la riduzione della quota sociale per l'anno in corso.

3.5. Le dimissioni presentate da una federata sono vagliate dal CD. Una società di cui sono state accettate le dimissioni potrà iscriversi nuovamente, secondo il dettato di questo articolo.

3.6. La morosità nel versamento della quota sociale per due esercizi può dar luogo ad espulsione della federata, sancita dal CD. La società espulsa per morosità che lo desideri potrà essere riammessa, versando tutte le quote arretrate.

3.7. Le società aderenti potranno avere scopi sociali generali o specializzati in qualche branca della filatelia e potranno estendere la propria competenza territoriale in qualsiasi area (ristretta, regionale, nazionale), con i medesimi diritti e doveri.

Rif. 5. Assemblea

5.1. I titolari d'incarichi federali sono il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, i delegati nazionali e regionali, ed eventualmente altri, nominati dal C.D. I titolari d'incarichi federali, che partecipano di diritto all'Assemblea, hanno diritto di parola ma non di voto, a meno che non siano delegati di federate.

5.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata con invio per posta o posta elettronica alle federate e ai titolari d'incarichi federali almeno 30 giorni prima della data prevista, se l’Assemblea è elettiva almeno 60 giorni prima, se l'Ordine del giorno prevede modifiche statutarie, il testo proposto deve essere inviato alle federate almeno 90 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, accompagnato da una relazione che motivi le proposte di variazione. . La convocazione conterrà il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno, il bilancio consuntivo annuale con la relazione del Collegio dei revisori, le relazioni dei delegati e delle commissioni giunte in tempo utile, l'elenco delle federate ammesse all'Assemblea ed il numero di voti loro spettanti. Conterrà inoltre l'elenco degli atti, delle decisioni, dei regolamenti attuati dal C.D. che devono essere sottoposti a ratifica dall'Assemblea. L'Ordine del giorno verrà preparato dal C.D. Dovrà contenere l'approvazione del verbale della seduta precedente, l'approvazione delle relazioni e del bilancio presentati, la ratifica degli atti e delle decisioni attuati dal C.D., l'elezione degli organi federali se in scadenza. L'Ordine del giorno potrà inoltre contenere altre voci che il C.D. potrà ritenere utile inserire.

5.3. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno 30 giorni prima della data prevista (salvo nel caso previsto dal successivo comma 6.3) per decisione del C.D., o su richiesta di almeno un quinto delle società federate, con specifica degli argomenti da trattare, o su richiesta del Collegio dei Probiviri in caso di inosservanza da parte del C.D. delle norme statutarie, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, se questi non approvano il bilancio consuntivo predisposto dal C.D., o su richiesta motivata dei due terzi dei delegati regionali; o per decisione del Presidente in caso di dimissioni o impedimento permanente di almeno 4 consiglieri, per procedere al rinnovo di tutte le cariche federali. La convocazione su richiesta non potrà avvenire più tardi di 120 giorni dal ricevimento di questa. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per quella ordinaria, per quanto applicabili.

5.4. Il Delegato ha diritto ad un voto ogni 50 soci, o frazione superiore a 25, della Società che rappresenta, iscritti per l'anno solare in cui si svolge l'Assemblea, con il minimo di 1 voto e sino ad un massimo di 15 voti. Le unioni hanno diritto ad 1 voto. Il numero di voti spettante ad ogni società viene comunicato dal C.D. La delega ad un Delegato di altra Società deve essere rilasciata dal presidente della federata, e deve essere nominativa.

5.5. L'assemblea è valida in prima convocazione ove siano presenti delegati che rappresentino almeno la metà delle associazioni federate e metà dei voti esprimibili; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti e dei voti rappresentati. All'appello dei presenti procede un membro del C.D. All'inizio dei propri lavori l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario d'assemblea, che non potranno essere scelti tra candidati ad incarichi federali in quell'Assemblea. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti, salvo il caso di modifiche statutarie o scioglimento della Federazione.

5.6. Le federate propongono candidati alle cariche federali, mediante comunicazione scritta inviata al C.D. almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea. La stessa persona può essere candidata per più cariche. Il C.D. forma liste separate per ciascuna carica con i candidati elencati in ordine alfabetico e le invia alle federate almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Per ogni candidato le liste indicheranno la residenza, la società federata di appartenenza e le cariche federali al momento rivestite da ogni candidato.

5.7. Il seggio elettorale è composto dai membri del Collegio dei probiviri; in loro assenza, da delegati nominati dall'Assemblea. Le schede elettorali per l'elezione degli organi federali previsti sono predisposte dal C.D. Gli elettori non potranno indicare più di otto preferenze per la carica di consigliere, più di una preferenza per quella di presidente e di due per quelle di membro dei collegi dei probiviri e dei revisori dei conti. Se ve ne sono indicate di più il voto è nullo. Sono nulle anche le schede in cui sia identificabile il votante. Saranno eletti i candidati che avranno riportato più voti. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di appartenenza alla Federazione della associazione da cui il candidato è stato presentato; in caso di uguale anzianità prevale l'anzianità anagrafica del candidato. I candidati eletti a più cariche dovranno optare per una sola, con comunicazione scritta al Presidente eletto entro 15 giorni dall'Assemblea. In difetto, la scelta verrà effettuata dal Presidente eletto, secondo il seguente ordine presidente, consigliere, proboviro, revisore.

Rif. 6. Consiglio direttivo

6.1. Il Presidente sceglie il segretario, anche al di fuori del C.D., tra i soci delle società federate. Il segretario affianca il CD in ogni sua attività e redige i verbali. Il Presidente può sostituire il segretario in qualsiasi momento

6.2. Le riunioni del CD, e le delibere ivi approvate, sono valide con la presenza di almeno 5 membri tra cui il Presidente o il vicepresidente.

6.3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un consigliere, questi verrà sostituito, se eletto dall'assemblea, dal primo dei non eletti che non sia già stato nominato consigliere; se nominato dal presidente, da altro consigliere che il presidente stesso sceglierà con le stesse modalità. Se non vi sono non eletti il C.D. continua la sua attività fino alla scadenza. In caso di dimissioni o impedimento permanente contemporaneo di almeno 4 consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria della Federazione per procedere al rinnovo di tutte le cariche federali.

6.4. Il CD comunica alle società federate e ai titolari d'incarichi federali tutte le proprie decisioni. Le comunicazioni possono essere effettuate attraverso la pubblicazione, in tempo utile, sull'organo ufficiale a stampa della FSFI. L'organo ufficiale a stampa della FSFI è la rivista "Qui Filatelia", di proprietà della FSFI.

Rif. 7. Collegio dei probiviri

7.1. Il Presidente del Collegio è eletto dai componenti.

7.2. Il parere del Collegio è sempre espresso sotto forma di comunicazione scritta inviata al Presidente della Federazione.

Rif. 8. Collegio dei revisori dei conti

8.1. Il Presidente del Collegio è eletto dai componenti.

8.2. Il Collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza. Il Presidente del collegio o, in sua assenza, un revisore, cura la redazione del verbale di ogni seduta che, debitamente firmato dai partecipanti, fa pervenire al Presidente della Federazione. Il parere del Collegio è sempre espresso sotto forma di comunicazione scritta inviata al Presidente della Federazione.

8.3. Nel caso il Collegio deliberi di non approvare il bilancio consuntivo, chiede la convocazione nel più breve tempo possibile dell'Assemblea straordinaria.

Rif. 9. Delegati nazionali

9.1. Il C.D. può revocare in qualsiasi momento le nomine conferite, e provvedere a nuove nomine. I vicedelegati sono nominati dal C.D. dopo aver sentito il parere dei delegati. Le nomine dei delegati nazionali non hanno bisogno di essere ratificate dall'Assemblea. Il C.D. può variare in qualsiasi momento il numero ed il tipo dei settori per cui ha nominato delegati nazionali.

9.2. Per particolari settori per cui lo ritiene utile, il C.D. può nominare, oltre ai delegati nazionali oppure in loro vece, anche apposite Commissioni, ad acta oppure permanenti. Queste commissioni sono soggette alle stesse norme previste per i delegati nazionali.

9.3. Al termine del loro mandato i delegati nazionali presentano al C.D. una relazione scritta sulla propria attività triennale.

Rif. 10. Delegati regionali

10.1. Le regioni filateliche - ognuna delle quali prevede un delegato regionale - sono le seguenti Piemonte e Valle d'Aosta; Liguria; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Lazio; Marche; Abruzzo e Molise; Campania; Puglia e Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. La loro composizione può essere variata dal CD, ogni tre anni, secondo l'evolversi della realtà filatelica locale.

10.2. Dopo l'elezione del Delegato regionale da parte dell'assemblea delle federate della regione filatelica, il CD deve ratificarne la nomina, o dichiarare il non gradimento, nella sua prima riunione utile. Nel frattempo, il Delegato eletto è nella pienezza delle sue attribuzioni. Se il CD dichiara il mancato gradimento alla persona eletta dall'Assemblea regionale delle federate, questi decade dalla carica e l'assemblea regionale può eleggere un nuovo Delegato, oppure può impugnare la decisione del CD davanti al Collegio dei Probiviri. Se il Collegio ratifica l'elezione, questa è definitiva. Nel frattempo la carica sarà rivestita provvisoriamente da un Commissario straordinario, nominato dal CD.

10.3. In caso di dimissioni od impedimento permanente del Delegato regionale, il CD nomina un Commissario straordinario che rivestirà provvisoriamente la carica ed indirà entro 90 giorni l'assemblea regionale delle federate.

10.4. I delegati regionali rappresentano la Federazione in ogni evento a carattere regionale.

Rif. 11. Rapporti con la F.I.P.

In caso di impedimento del Presidente o del vicepresidente, la nomina del delegato della Federazione ai congressi della F.I.P. o in altre occasioni è riservata al Presidente, che lo sceglie tra coloro che ricoprono incarichi federali.

Rif. 12. Referendum

12.1. Il referendum dovrà essere indetto entro sei mesi dalla richiesta di un quinto delle federate.

12.2. Non possono essere oggetto di referendum le materie riservate alla competenza dell'Assemblea o del C.D. degli articoli 3.2. (delega al C.D. per la fissazione della quota sociale), 14 (scioglimento), dello statuto e rif. 13 di questo regolamento (approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea).

12.3. La scheda di votazione viene preparata dal C.D.; se il referendum è richiesto dalle federate, per la formulazione del quesito il C.D. dovrà sentire il Collegio dei probiviri. Il voto nei referendum viene esercitato con gli stessi criteri previsti per le assemblee, e nello stesso modo se ne determina l'esito. Salvo richiesta dei proponenti il referendum, il voto sarà palese.

12.4. Il referendum dovrà essere indetto per posta, con invio raccomandato a tutte le federate. Il termine per l'esercizio del voto non sarà inferiore a 60 giorni dalla spedizione delle schede da parte del C.D. Le schede dovranno giungere in busta chiusa per posta all'indirizzo che verrà indicato; lo spoglio verrà effettuato dal Collegio dei probiviri; in loro assenza dal C.D.

Rif. 18. Entrata in vigore dello statuto e del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea straordinaria della FSFI di Milano del 20 marzo 2010; sostituisce ogni precedente ed entra immediatamente in vigore, contestualmente allo Statuto.


© Federazione fra le Società Filateliche Italiane. Aggiornato il 02-03-2014.